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giurisprudenza

Sulla minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie al collega di controparte (C.N.F., Sent., 23 novembre 2024, n. 436)

Il caso in questione prende le mosse dalla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina competente che irroga ad un avvocato la sanzione disciplinare dell’avvertimento per avere il medesimo, violando l’art. 65 del CDF, minacciato a mezzo e-mail azioni e iniziative vessatorie nei confronti del collega di controparte.
Avverso tale decisione l’avvocato sanzionato propone ricorso davanti al CNF con un unico motivo riguardante l’errata valutazione in punto di fatto della condotta del collega, il cui comportamento avrebbe costituito di per sé fatto illecito (a suo dire quest’ultimo avrebbe infatti notificato un precetto per conto di un soggetto non creditore in base al titolo esecutivo ed in assenza di procura nonché un atto di precetto per conto di una società dichiarata estinta nel frattempo).
Di fronte a tale condotta l’avvocato sanzionato afferma che le frasi da esso utilizzate nella corrispondenza intercorsa con il collega non avevano il carattere della minaccia di azioni ingiuste, ma tendevano solo a mettere in evidenza l’illegittimità dell’altrui comportamento. Lo stesso chiedeva dunque la riforma del provvedimento.
Il CNF però ritiene non fondato il ricorso.
Secondo il CNF la decisione del CDD è stata presa sulla base di una corretta valutazione delle prove acquisite nel corso del procedimento e, in special modo, delle espressioni utilizzate dall’incolpato nella sua e-mail, ritenute sufficienti ad integrare la responsabilità disciplinare e la violazione del CDF atteso che queste non erano rivolte alla controparte, bensì al difensore di quest’ultima.
Sussiste quindi la prova documentale dei fatti contrastanti la regola deontologica e non emergono elementi tali da escludere la responsabilità disciplinare del legale in quanto la pur severa reazione a fronte di condotte del collega giudicate illegittime non può soverchiare i limiti di un corretto rapporto di colleganza.
Il ricorso viene quindi rigettato.

A cura di Silvia Ammannati