Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla necessaria simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale (Trib. Roma, Sez. V Civ., Sent. 13 giugno 2023, n. 9450)

Nella sentenza in commento il Tribunale adito ribadisce quanto già affermato in precedenza secondo cui, affinché possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità prevista dal legislatore, i fatti e gli accadimenti narrati in sede di mediazione devono essere corrispondenti e simmetrici a quelli che saranno poi esposti in sede processuale.
L’istanza di mediazione pertanto deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti gli elementi di fatto che saranno introdotti nel futuro giudizio; ciò’, sia per consentire all’istituto della mediazione di svolgere in modo efficace la funzione deflativa affidatagli dal legislatore, sia per consentire alla controparte di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.
Continua il Tribunale asserendo che, se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l’eventuale improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato valido esperimento dello stesso, pronunciare l’improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale, come nel caso di specie, sussiste un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione ad un’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale.
Nel caso affrontato dalla sentenza in commento l’assenza di simmetria comporta che la mediazione non può ritenersi validamente svolta e che l’effetto interruttivo non può essere riconosciuto con conseguente decadenza dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.

A cura di Silvia Ammannati