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giurisprudenza

Sulla necessità per l’avvocato della procura scritta ai fini della produttività degli effetti della diffida ad adempiere (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2010, n. 14292)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto che si era verificato nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che perché la diffida ad adempiere possa produrre effetti è necessario che, qualora non provenga direttamente dalla parte, questa sia proceduta da una procura scritta rilasciata all'avvocato.
Secondo la Corte, infatti, la diffida ad adempiere ha nature prettamente negoziale trattandosi di atto unilaterale astrattamente idoneo ad incidere sulla obbligazione, potendo comportarne al risoluzione. Questo determina la necessaria applicazione, anche alla diffida ad adempiere, della disciplina dettata per i contratti e, in particolare, per la rappresentanza. Dato che l'art. 1392 c.c. prescrive che la procura debba essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere e dato che la diffida ad adempiere deve essere rivolta per iscritto, la forma scritta è indispensabile anche per per la relativa procura.
Appare irrilevante, quindi, che la diffida abbia ad oggetto un contratto relativo a beni mobili o immobili: in entrambi i casi la procura dovrà essere redatta per iscritto e la relativa mancanza non potrà essere sanata da una successiva ratifica della parte interessata.