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giurisprudenza

Sulla non applicabilità del segreto professionale alle comunicazioni intercorrenti con avvocato dipendente (Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 14 settembre 2010, causa C550/07)

La questione decisa dalla Corte di Giustizia Europea verteva sull’invocabilità del principio del segreto professionale alle comunicazioni intercorrenti tra cliente ed avvocato nel caso in cui quest’ultimo risulti legato da un rapporto di lavoro subordinato con il primo. Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano alla Corte di pronunciarsi sull’illegittima acquisizione di alcuni documenti da parte della Commissione Europea operante come autorità antitrust. Tali documenti sarebbero stati coperti dal segreto professionale essendo messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore di una delle società ricorrenti e l'Avv. X., competente per il diritto di concorrenza e iscritto all’ordine forense olandese che però, in quanto membro del servizio giuridico, era dipendente in pianta stabile della ricorrente.
La Corte, applicando i principi già enunciati nella sentenza AM & S Europe/Commissione, ha ribadito che il riconoscimento della tutela del segreto professionale è subordinato a due requisiti: che lo scambio sia connesso all’esercizio del “diritto di difesa del cliente”, e che si tratti di uno scambio proveniente da “avvocati indipendenti”, non legati, quindi, al cliente da un rapporto di impiego. Solo in questo caso sussiste la necessità di tutelare l’avvocato poiché questi, proprio perché indipendente, svolge una precisa funzione di collaboratore nell’amministrazione della giustizia perseguendo, quindi, nella sua attività un interesse superiore.
La Corte chiarisce anche che “l’avvocato – libero professionista” e l’avvocato legato da vincolo di subalternità al suo datore di lavoro non godendo dello stesso grado di indipendenza rispetto al cliente non si trovano in una analoga situazione e non è quindi invocabile il principio della parità di trattamento.
La pronuncia segna, quindi, una separazione tra professionisti e subordinati, ed esclude dalla tutela del principio alla riservatezza la corrispondenza scambiata con avvocati interni nell’ambito di un’impresa.

Dott.ssa Marta Ottanelli