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giurisprudenza

Sulla non applicabilità dell’art. 184bis cpc in caso di mancata notifica di atti al procuratore che aveva trasferito lo studio (Cass., Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22329)

Non è invocabile l’applicazione dell’art. 184bis c.p.c. a seguito dell’esito negativo della notificazione tentata presso il domicilio non più attuale del procuratore di controparte.
Nel caso di specie il mancato perfezionamento della notifica era imputabile al ricorrente che aveva omesso di verificare la correttezza del domicilio dell’avversario. Quest’ultimo, infatti, nelle more del procedimento, aveva trasferito il proprio Studio professionale dandone notizia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che ne aveva prontamente aggiornato i dati sull’Albo, unica fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti. Tale avviso costituisce l’unico adempimento gravante sul professionista forense, che non è obbligato, quindi, a comunicare il nuovo indirizzo alle controparti dei procedimenti in corso.
Ne consegue che se il ricorrente non controlla l’esattezza del domicilio professionale di parte avversa, Egli si assume il rischio dell’esito negativo della notificazione e non potrà chiedere di essere rimesso in termini.
 
A cura di Marta Ottanelli