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giurisprudenza

Sulla notifica a mani del portiere (Cass., Sez. II, 30 ottobre 2015, n. 22294)

Nella sentenza in commento viene affrontato il tema della notifica a mani del portiere.
Al riguardo gli Ermellini prendono le mosse da una precedente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 8214/2005) nella quale si statuiva che l’ufficiale giudiziario deve attestare specificatamente, senza peraltro la necessità dell’utilizzo di formule sacramentali, l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139, comma 2, c.p.c., pena la nullità della relativa notificazione.
Orbene, nella sentenza in commento si aggiunge che nessun altro onere, oltre a quello sopra citato dalle Sezioni Unite, è rinvenibile in capo all’ufficiale giudiziario, il quale pertanto non sarà tenuto ad attestare, come viceversa sostenuto dal ricorrente, la specificità anche delle vane ricerche di quelle stesse persone di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c..

A cura di Silvia Ammannati