Nell’ordinanza in commento il ricorrente sostiene la nullità della notifica dell’atto di appello effettuata da controparte presso la sede legale della società ai sensi dell’art. 145 c.p.c. – sede legale coincidente con la residenza del socio accomandatario e legale rappresentante della società medesima -.
In particolare il ricorrente ritiene che la notifica sia viziata per essere stato consegnato, il plico, a persona non convivente con il titolare della società e, in particolare, alla figlia.
Nella relata di notifica tuttavia quest’ultima risultava essersi dichiarata “familiare convivente”.
La Cassazione sul punto afferma che la tesi del ricorrente (la non convivenza della figlia) non risulta dimostrata.
L’attestazione contenuta nella relata di notifica può essere contrastata solo con querela di falso che, invece, non risulta utilmente esperita.
Continua la Suprema Corte di Cassazione affermando che è principio consolidato in materia di notificazione eseguita dall’agente postale che la relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l’attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale.
Pertanto la dichiarazione del ricevente il plico (nel caso in questione, di essere “familiare convivente”) – secondo l’attestazione posta dall’agente postale sulla relazione di notificazione – legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario dell’atto vincere allegando e provando il contrario.
A cura di Silvia Ammannati