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giurisprudenza

Sulla notifica alla parte personalmente (Cass., Sez. I, 17 settembre 2015, n. 18237)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce un suo costante orientamento in tema di notifiche.
In particolare essa afferma che, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore e quest’ultimo, svolgendosi il giudizio di gravame fuori dalla propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo in cui ha sede l’autorità procedente, la notifica può essere effettuata, alternativamente, alla parte personalmente ex art. 137 c.p.c. oppure al procuratore presso la cancelleria del luogo dove si svolge il giudizio d’appello.
Tale notifica non può invece essere effettuata alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio ex lege di cui all’art. 82, R.D. 37 del 1934, limitata al solo procuratore costituito e non anche estesa alla parte appellata.
Da ciò segue che la notifica effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria (nel caso di specie la notifica era stata fatta “al Comune di S., in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d’Appello di R.C., presso la cancelleria civile di detta Corte di Appello, mediante consegna di copia a mani”) è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione o di sanatoria “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa.
A cura di Silvia Ammannati