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giurisprudenza

Sulla notifica dell’impugnazione alla parte defunta prima della notificazione della sentenza (Cass., Sez. I, 21 marzo 2016, n. 5511)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’atto di citazione in appello può essere notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte defunta anche quando la morte sia intervenuta prima della notificazione della sentenza.
In tal caso però l’atto deve essere notificato, non al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio, bensì presso l’ultimo domicilio del defunto, vale a dire nel luogo in cui si è aperta la successione.
La notifica dell’atto di citazione in appello agli eredi in via collettiva ed impersonale nei luoghi di cui all’art. 330, comma 1, c.p.c. (e cioè al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio) è consentita, ai sensi dell’art. 330, comma 2, c.p.c., solo qualora la morte della parte sia intervenuta dopo la notificazione della sentenza.

A cura di Silvia Ammannati