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giurisprudenza

Sulla possibilità di postporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato (C. A. Firenze, 29 marzo 2022, n. 608)

La sentenza si pone in dissenso rispetto al principio dettato dall’art. 299 c.c. e confermato dalla Corte Costituzionale con pronuncia num.120 del 2001: la norma generale infatti dispone, in caso di adozione, che l’adottato anteponga sempre il cognome dell’adottante al proprio.
Nel caso di specie l’adozione richiesta è tra maggiorenni (gli adottati sono in alcuni casi anche già coniugati e con prole) pertanto nella richiesta di adozione formulata al tribunale veniva chiesto di derogare al 299 c.c. e quindi di postporre il cognome dell’adottante rispetto a quello degli adottati.
Il Tribunale rigettava la richiesta e pertanto si procedeva in appello chiedendo la riforma della sentenza.
La Corte analizza compiutamente la ratio della norma del codice civile alla luce sia delle mutate dinamiche sociali che della situazione di fatto, ovvero del procedimento di adozione di maggiorenni.
Spiega quindi che in quest’ultimo caso è certamente opportuno accogliere la domanda poiché gli adottati sono già ben conosciuti, professionalmente e socialmente, con il cognome di origine; inoltre alcuni di essi risultano già sposati e con prole, pertanto una modifica del proprio cognome avrebbe causato problemi a cascata sui figli.
Per tali motivi accoglie l’appello e concede la postposizione del cognome dell’adottante in deroga all’art. 299 c.c.

A cura di Simone Pesucci