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giurisprudenza

Sulla prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso in caso di “affari non terminati” (Cass., Sez. II, Ord., 22 giugno 2023, n. 17924)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati, puo’ farsi ricorso ai criteri di cui all’articolo 2957, comma 2, c.c. per la prescrizione presuntiva, individuandosi il dies a quo con riferimento non solo alle ipotesi da esso espressamente previste (decisione della lite, conciliazione delle parti ..), ma anche alle ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato oppure, nell’ipotesi di affari non terminati, al momento dell’ultima prestazione svolta dal professionista.
Ne consegue che, ove, come nel caso di specie, sia disposta la sospensione del processo per pregiudizialita’, il giudizio “pregiudicato” entra in uno stato di quiescenza fino alla definizione di quello “pregiudicante”, restando pertanto il rapporto fra avvocato e cliente nell’ambito degli “affari non terminati”.
In questo periodo di prolungata inerzia, in cui cioe’ l’avvocato non svolge piu’ prestazioni per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al rapporto col cliente, trova giustificazione la distinta previsione di decorrenza della prescrizione “per gli affari non terminati” dall’ultima prestazione.
La prescrizione del credito dell’avvocato verso il cliente pertanto inizia legittimamente a decorrere dall’ultima prestazione, come previsto dall’articolo 2957, comma 2, seconda parte, c.c..

A cura di Silvia Ammannati