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giurisprudenza

Sulla prescrizione maturata nell’ambito del procedimento disciplinare a carico dell’avvocato per richiesta di compensi sproporzionati (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634)

La sentenza in esame trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato, incolpato di aver richiesto compensi sproporzionati all’attività prestata.

In particolare, l’avvocato aveva presentato due distinti atti di opposizione, uno per ogni suo assistito, nei confronti di un unico decreto ingiuntivo.

Nell’esposto si rappresentava, a quanto riferisce la Corte, che “i distinti atti di opposizione fossero del tutto sovrapponibili e che l’avvocato ben avrebbe potuto presentare un’unica opposizione differenziando le posizioni processuali”.

Su tali presupposti, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva applicato all’avvocato la sanzione della censura.

Il CNF aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’incolpato.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, investita del ricorso avverso la decisione del CNF, ha ha accolto l’impugnazione proposta dall’incolpato per maturata prescrizione.

Il ragionamento della Suprema Corte può essere ricostruito nei seguenti termini:

– l’illecito contestato era stato commesso nel novembre 2013, quindi successivamente al 2 febbraio 2013, con conseguente applicazione del regime di prescrizione introdotto dall’art. 56 della legge 247/2012;

– sulla base di tale disposizione, “la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 dell’art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo”;

– nel caso di specie, già la comunicazione all’avvocato della notizia dell’illecito è causa interruttiva della prescrizione;

– nel corso del processo (conclusosi con la decisione del CNF nell’aprile 2022) la prescrizione, quantunque operante nel massimo, era quindi maturata.

In altre parole, secondo le Sezioni Unite, “il CNF avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione, atteso che l’evento e la contestazione degli addebiti erano avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore dell’art. 56 della legge n. 247 del 2012”.

A cura di Giulio Carano