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giurisprudenza

Sulla prescrizione presuntiva (Cass., Sez. VI, Ord., 16 giugno 2021, n. 17071)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione richiama e fa proprio l’orientamento secondo cui in tema di prescrizione presuntiva mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.

A cura di Silvia Ammannati

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Allegato:
17071-21