Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione richiama e fa proprio l’orientamento secondo cui in tema di prescrizione presuntiva mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.
A cura di Silvia Ammannati