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giurisprudenza

Sulla procura alle liti redatta su foglio separato non congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce (Cass., Sez. Un., 7 novembre 2017, n. 26338)

Il caso affrontato nella sentenza in commento è quello di un avvocato al quale il Consiglio dell’Ordine di appartenenza aveva inflitto la sanzione disciplinare della radiazione, in quanto ritenuto responsabile di violazioni al codice deontologico connesse a reati nei confronti di una compagnia assicuratrice, di clienti nonché di un altro avvocato.
L’incolpato proponeva ricorso al CNF.
Il CNF dichiarava con sentenza inammissibile il ricorso perché riteneva che la procura rilasciata per l’impugnazione non fosse rispettosa del disposto di cui all’art. 83 c.p.c., in quanto redatta su un foglio autonomo non congiunto materialmente all’atto a cui si riferiva.
Il legale proponeva ricorso per cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritenevano fondato il ricorso del legale.
Pertanto le stesse accoglievano tale ricorso, cassavano la sentenza impugnata e rimettevano la cognizione al CNF che avrebbe dovuto provvedere all’esame del merito dell’impugnazione.
Alla base della decisione della Suprema Corte vi è la convinzione che sia affetta da mero errore materiale la procura che, sebbene non congiunta materialmente all’atto a cui si riferisce, individui comunque la pronuncia impugnata, abbia una data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente.
Ritiene la Suprema Corte che in casi come quello in commento si deve avere riguardo alla “inequivocità degli atti” piuttosto che alla “modulistica formulare” e va data applicazione a quanto già affermato da Cass. 12332/09 secondo cui il requisito di cui all’art. 83 c.p.c. della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura è stata rilasciata, e l’atto a cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.

A cura di Silvia Ammannati