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giurisprudenza

Sulla proponibilità della domanda di ingiunzione per le spettanze professionali dinanzi al Tribunale competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto il professionista (Cass., Sez. II, 20 luglio 2010, n. 17049)

La Suprema Corte ha ritenuto che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 637 c.p.c., gli avvocati, così come i notai, hanno la facoltà di proporre domanda di ingiunzione, per ottenere le spettanze professionali, dinanzi al tribunale competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine presso il quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono, ed ha precisato che il consiglio dell’ordine che determina la competenza territoriale va identificato con quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, con riferimento al momento di presentazione del ricorso, non rilevando in alcun modo l’eventualità che Egli, al tempo della richiesta stragiudiziale di pagamento della parcella, avesse domicilio presso altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente per territorio ed aveva annullato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso a favore dell’Avv. A.B. in quanto Questi, al momento della scadenza dell’obbligazione di pagamento della notula, era iscritto al consiglio dell’ordine di Roma, ed anche la banca presso la quale dovevano affluire i pagamenti aveva sede in Roma. Sulla base del principio antecedentemente enunciato la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano.

Dott.ssa Marta Ottanelli