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giurisprudenza

Sulla quantificazione delle spese processuali nelle cause di valore inferiore ad € 1.100,00 (Cass., Sez. VI, Ord., 30 aprile 2015, n. 8806)

Nella ordinanza in commento la Corte di Cassazione affronta il tema della quantificazione delle spese processuali nelle cause di valore inferiore ad € 1.100,00.
Gli articoli del codice di procedura civile che interessano sono l’art. 113 comma 2, (“Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo…”), l’art. 82, comma 1, (“Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100,00”) e l’art. 91, comma 4, (“Nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”).
In particolare la Suprema Corte ha cura di chiarire che la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace risponde alla possibilità, riconosciuta dall’art. 82, comma 1, c.p.c., di stare in giudizio di persona ed alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie; detta  limitazione è invece esclusa per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 euro.
La ragione di tale esclusione è da rinvenire nella circostanza che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto.
In tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità – sia da parte dell’opponente che da parte dell’amministrazione – di stare in giudizio di persona, la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata se non indispensabile, in ragione della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore ad € 1.100,00.
A cura di Silvia Ammannati