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giurisprudenza

Sulla responsabilità dell’Avvocato che non comunica la sentenza ai clienti e preclude la possibilità di proporre impugnazione (Cass., Sez. II, 25 maggio 2009, n. 12354)

Nella sentenza che pubblichiamo, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale, in materia di responsabilità del professionista, il cliente deve provare non solo di aver subito un danno ma anche che questo è stato causato dalla inadeguata attività del difensore. In particolare, nell’ipotesi di responsabilità del legale, è necessaria l’indagine sul fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta o coltivata e la conseguente certezza (o comunque la ragionevole probabilità) che gli effetti di una diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.
Nel caso di specie, il difensore aveva omesso di comunicare tempestivamente ai propri assistiti la sentenza che li aveva visti soccombenti e, pertanto, aveva loro precluso la possibilità di fare appello. Questi ultimi avevano agito in giudizio, assumendo che la mera perdita del potere di impugnare la sentenza costituiva di per sé un danno risarcibile, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell’eventuale appello.
Il Giudice di legittimità, per contro, conferma il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui è onere dei clienti fornire la prova non solo dell’inadempimento del legale e della loro astratta “perdita di chance” ma anche del fatto che un diverso comportamento del difensore avrebbe portato ad un risultato diverso. In particolare, nel caso che ci occupa, essi avrebbero dovuto fornire la prova che la decisione da impugnare era errata e che pertanto vi era ragionevole certezza o comunque elevata probabilità che l’impugnazione, se proposta, sarebbe stata accolta.

A cura di Ilaria Sordi