La sentenza in esame trae origine da un procedimento penale a carico di un avvocato, accusato – in qualità di amministratore di società – di aver realizzato una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale, emettendo (e ricevendo) fatture false, incorporate in bilanci altrettanto falsi.
In ambito disciplinare, l’avvocato veniva incolpato di aver violato plurime norme, tra cui quelle a tutela dei principi di probità, di dignità, di decoro, di lealtà, di correttezza, di verità, di indipendenza e di autonomia del ruolo professionale, nonché di aver svolto l’incarico di amministratore di società in violazione dei divieti sul punto.
Dinanzi al consiglio di disciplina, le difese dell’avvocato si erano incentrate, senza successo, sulla circostanza che il suo fosse un ruolo meramente formale, limitato all’esecuzione di indicazioni di altro soggetto, nonché sull’esito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti, conclusosi con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
Tali argomentazioni erano state disattese dal consiglio di disciplina, che aveva irrogato una sanzione di tre anni di sospensione.
A fronte della decisione di cui sopra, l’avvocato aveva proposto impugnazione dinanzi al CNF, chiedendo “il totale annullamento della medesima ovvero, in subordine, nel senso della dichiarazione di responsabilità unicamente per la violazione dell’art. 18, lett. b), L. 247/2012, con la conseguente riduzione della sanzione al minimo possibile”.
Il CNF nel rigettare l’impugnazione ha rilevato come, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, dalle prove raccolte nell’ambito del giudizio penale a suo carico, l’avvocato avesse effettivamente rivestito un ruolo “attivo e determinante” nella realizzazione delle operazioni fraudolente, a nulla rilevando – ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare – la prescrizione del reato in sede penale, risultando invece coerentemente motivata la decisione assunta in sede disciplinare.
In altre parole, in sede disciplinare, a fronte della contestata commissione di reati fiscali e della violazione dei principi deontologici conseguenti, ciò che rileva ai fini dell’irrogazione della sanzione è la prova dell’avvenuta commissione della condotta contestata, non la prescrizione del reato.
A cura di Giulio Carano