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giurisprudenza

Sulla rimessione in termini (Cass., Sez. I, Ord., 27 aprile 2020, n. 8217)

Nell’ordinanza in commento, prendendo le mosse dalla consolidata giurisprudenza di Cassazione, viene ribadito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., così come novellato dalla L. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
Alla luce di ciò si esclude che al caso affrontato dall’ordinanza in commento possa applicarsi l’istituto della rimessione in termini: l’inosservanza del termine per l’iscrizione della causa a ruolo non è infatti dovuto ad una causa non imputabile alla parte, quanto piuttosto alla condotta del difensore della ricorrente il quale, pur nell’incertezza circa la data di ripresa dei servizi telematici, decide di optare per una tardiva costituzione cartacea, anziché di provvedervi nell’ultimo giorno utile. Il tutto, nell’erroneo convincimento che il perdurante blocco dei servizi telematici avrebbe legittimato la rimessione in termini.

A cura di Silvia Ammannati