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giurisprudenza

Sulla rinnovazione della notifica non andata a buon fine: il termine ragionevole secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1690)

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione della rinnovazione della notifica degli atti processuali non andata a buon fine.

Nel caso di specie, l’Avvocatura dello Stato aveva (tempestivamente) notificato atto di appello avverso una sentenza del T.A.R. Lazio (notificata all’Amministrazione il 2 maggio 2019) presso il domicilio eletto dal ricorrente in primo grado.

La notifica dell’atto di appello, in un primo momento, non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, come da “cartolina postale” del 3 luglio 2019.

In data 28 agosto 2019 l’Avvocatura ha rinnovato (tramite pec all’indirizzo del difensore in primo grado del ricorrente) la notifica dell’atto di appello.

Sul punto, il Consiglio di Stato, ha rilevato che l’esito negativo della notifica non era imputabile all’Avvocatura, che aveva correttamente notificato l’atto di appello all’indirizzo indicato dal difensore del ricorrente di primo grado negli atti difensivi.

Ciò posto, il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’art. 39 c.p.a. (…) dispone che, per quanto non disciplinato dal codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali, e che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”.

Conseguentemente, richiamati gli arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di riattivazione del procedimento notificatorio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso di specie, l’Avvocatura abbia tempestivamente rinnovato la notifica, in quanto – in estrema sintesi – vi ha provveduto nel termine di 30 giorni dalla certificazione di irreperibilità di cui al primo tentativo di notifica (tenuto conto della sospensione feriale dei termini).

In particolare, tenuto conto che l’atto di appello doveva essere notificato (ex art. 92 c.p.a.) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, l’Avvocatura ha rispettato il termine (indicato a più riprese dalla Suprema Corte come indicativo della tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio, da ultimo v. Cass. civ., Sez. II, 04-11-2019, n. 28269) pari alla metà del termine decadenziale previsto da legge per l’incombente in questione.

A cura di Giulio Carano