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giurisprudenza

Sulla sanzione disciplinare inflitta l’avvocato che promuove la causa di fronte al giudice sbagliato (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2010, n. 20773)

Sulla sanzione disciplinare inflitta l’avvocato che promuove la causa di fronte al giudice sbagliato (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2010, n. 20773)Nella sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato da un legale avverso la sanzione disciplinare, confermata dal Consiglio Nazionale Forense per aver mancato di diligenza e competenza professionale, avendo promosso una causa riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra il suo assistito e la Banca d'Italia dinanzi al Tribunale ordinario anzichè al competente giudice amministrativo. 

L’avvocato, infatti, aveva promosso la causa davanti al giudice ordinario anziché dinanzi al Tar ed aveva insistito su tale iniziativa nonostante l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, esponendo in tal modo il proprio cliente al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l’avvocato, appellandosi al criterio della prevenzione, aveva eccepito il difetto di competenza del Consiglio dell'Ordine che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare contestata, sostenendo che nei suoi confronti non poteva più essere preso alcun provvedimento in quanto per la medesima fattispecie, era stato archiviato, da altro Consiglio dell'Ordine, analogo procedimento disciplinare, promosso nei confronti del collega con cui aveva seguito la causa de qua.
La Suprema Corte ha però evidenziato come l'indicato criterio di prevenzione non possa essere ritenuto operante nel caso di specie in quanto i due procedimenti disciplinari riguardano due avvocati diversi e, conseguentemente, non può essersi concretizzata alcuna violazione del principio del ne bis in idem.

A cura di Elisa Martorana