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giurisprudenza

Sulla tutela del consumatore nell’esecuzione forzata fondata su titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto. (Cass. Sez. Un., 6 aprile 2023 n. 9479 )

Alla Suprema Corte veniva sottoposto il caso riguardante una sentenza emessa in base all’articolo 617 del codice di procedura civile in cui il giudice dell’esecuzione aveva confermato un piano di distribuzione nonostante le obiezioni sollevate dalla parte debitrice che aveva sostenuto che il titolo esecutivo, basato su un decreto ingiuntivo emesso da un giudice territorialmente incompetente, fosse nullo.
Questa questione è emersa per la prima volta durante l’esecuzione, il che aveva comportato la formazione del giudicato per mancata opposizione.
La Corte apre una interessante disamina richiamando una sentenza emessa il 17 maggio 2022 dalla Corte di Giustizia Europea a seguito di un rinvio pregiudiziale fatto da un giudice italiano ai sensi dell’articolo 363 bis del codice di procedura civile. La questione riguardava la compatibilità del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, con una normativa interna che impediva al giudice dell’esecuzione di esaminare clausole abusive contenute in un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non contestato, quando il giudicato per mancata opposizione si era già formato sulla questione dell’abusività.
La Corte di Cassazione ha suddiviso la sentenza in due parti principali. La prima parte è stata dedicata a stabilire le premesse fondamentali necessarie per comprendere il contesto in cui si è sviluppato il ragionamento della Corte europea.
La sentenza ha affrontato il concetto di giudicato, affermando che il diritto dell’Unione non obbliga a disapplicare le norme processuali interne che conferiscono autorità di giudicato a una decisione, anche se ciò potrebbe essere un rimedio per la tutela del consumatore. La Corte ha sottolineato l’importanza dei principi di equivalenza ed effettività, secondo i quali gli Stati membri devono garantire che i consumatori possano effettivamente far valere i propri diritti sulla base del diritto dell’Unione. La Corte ha ritenuto che il giudice nazionale dovesse, in ogni caso, bilanciare gli interessi in gioco e, quando ciò fosse stato possibile, avrebbe dovuto fornire al consumatore una tutela efficace.
In particolare, la Corte di Cassazione ha enunciato quali principi di diritto i limiti in cui può muoversi prima il giudice del monitorio e poi quello della eventuale fase esecutiva.
In particolare ha rilevato che il giudice dell’esecuzione può esaminare il contenuto del titolo esecutivo e le clausole abusive in esso contenute se il giudice del monitorio non si è espressamente pronunciato su tali clausole, in quanto la direttiva 93/13 richiedeva tale esame per prevenire l’impunità dei professionisti che avessero incluso clausole abusive nei contratti. La Corte ha inoltre ribadito che la mancata opposizione da parte del consumatore a un decreto ingiuntivo non comporta automaticamente la formazione del giudicato, permettendo così un esame successivo delle clausole abusive.

A cura di Simone Pesucci