L’ordinanza in esame trae origine da un decreto di perenzione, pronunciato dal T.A.R. Veneto sul presupposto della mancata presentazione di una valida istanza di fissazione udienza a seguito del deposito di un ricorso.
In particolare, dalla motivazione del provvedimento in esame si evince che il T.A.R. Veneto avrebbe considerato non valida, ai fini dell’art. 81 c.p.a., un’istanza di fissazione udienza depositata dal ricorrente unitamente al ricorso principale (e, quindi, tramite modulo di deposito firmato digitalmente) ma priva di autonoma firma digitale.
Con l’ordinanza in questione il giudice amministrativo ha ribadito (richiamando precedenti in termini) che “la sottoscrizione, in formato PAdES, del “modulo deposito ricorso” deve intendersi riferita a tutti gli atti della parte allegati con il modulo di deposito” e, pertanto, ha accolto l’opposizione al decreto di perenzione.
A cura di Giulio Carano