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giurisprudenza

Sulla validità della procura alle liti priva di data e del nominativo del difensore (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2011, n. 9921)

Con la sentenza in parola la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione riguardante la validità della procura ad litem laddove questa sia priva di data e dell’indicazione del nome del difensore.
Nella fattispecie in esame, che trae origine da una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte è stata adita, con un unico motivo di impugnazione, ai fini di sostenere la nullità/invalidità della procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata del decreto poiché mancante del nominativo dell’avvocato e della data di rilascio, con conseguente inammissibilità dell’opposizione medesima.
La Corte di Cassazione, ricalcando il proprio orientamento prevalente sul punto, ha osservato che l’assenza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullità dell’atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali. Parimenti è considerata valida la procura rilasciata dall’opponente a decreto ingiuntivo in calce alla copia dell’atto notificatagli, depositato all’atto della sua costituzione in giudizio, così da potersene ritenere implicitamente l’anteriorità rispetto a tale momento.
Tali principi enunciati dalla Corte hanno trovato applicazione anche nel caso in esame; è stata pertanto ritenuta valida la procura conferita in calce alla copia notificata di un decreto ingiuntivo, ancorché priva di data e dell’indicazione del difensore, poiché l’atto di opposizione era stato redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato ed essendo stato depositato il documento contenente la procura al momento della costituzione in giudizio.

A cura di Guendalina Carloni