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giurisprudenza

Sulla validità delle notifiche effettuate a mezzo Avvocati (Cons. Stato Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055)

A distanza di un anno il Consiglio di Stato intervenie sulla questione posta dal TAR Piemonte (si veda Foglio n. 3/2009) sulla inapplicabilità all’Avvocato notificatore del principio, inaugurato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, della scissione del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario nel caso di notifiche a mezzo del servizio postale.
Con poche ma eloquenti righe il Consiglio ha sciolto la questione in senso positivo alla applicabilità del principio posto dalla Corte Costituzionale all’Avvocato notificatore (come si era ritenuto con il commento alla sentenza) facendo riferimento al fatto che essendo esposto in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo è idonea ad esprimere in via generale i criteri da applicare in tema di notifiche per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia.
Pertanto, per le notifiche a mezzo Avvocati il momento perfezionativo della notifica secondo il principio stabilito dalla Corte Costituzionale coincide nella consegna dell’atto all’Ufficio Postale.

A cura di Niccolò Andreoni