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giurisprudenza

Sull’ammissibilità della prova per testi de relato volta a provare la gratuità dell’incarico difensivo (Cass., Sez. VI, Ord., 4 marzo 2020, n. 5981)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione, contrariamente a quanto statuito nel precedente grado di giudizio, ritiene pienamente ammissibile la prova per testi articolata dal convenuto in un giudizio avente ad oggetto il pagamento di competenze professionali, volta a dimostrare la gratuità dell’incarico difensivo del proprio avvocato ed avente ad oggetto le dichiarazioni rese dallo stesso legale ad altro collega, poi chiamato a renderle in giudizio quale teste de relato.
La testimonianza verteva sul fatto che l’avvocato avesse reso, ad un collega, dichiarazioni stragiudiziali a sé sfavorevoli: la prova era diretta a dimostrare la sussistenza di una dichiarazione stragiudiziale al terzo a contenuto confessorio, riconducibile alla previsione dell’art. 2735 c.c., commi 1 e 2 che, come tale – secondo la Suprema Corte – non poteva dichiararsi inammissibile in quanto priva di valore probatorio, trattandosi di elemento liberamente apprezzabile e idoneo a fondare, da solo, il convincimento del giudice.

A cura di Silvia Ammannati