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giurisprudenza

Sull’applicazione del criterio del decisum (Cass., Sez. III, 30 novembre 2011, n. 25553)

La sentenza della Cassazione che di seguito pubblichiamo affronta la questione del criterio di determinazione del valore della domanda ai fini dell’applicazione della tariffa forense nel caso in cui il valore risultante al momento iniziale della lite subisca una riduzione per fatti sopravvenuti che delimitino la materia del contendere.
La Corte richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 19014/2007delle Sezioni Unite ribadisce che il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente debba essere fissato sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice debba considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).
Pertanto poiché nel caso di specie la domanda ha subito una riduzione in corso di causa in ragione della transazione conclusa con i condebitori solidali, ai fini della liquidazione degli onorari in favore della parte vittoriosa rileva l’effettiva portata della lite, che è data dall’oggetto della medesima; pertanto il fatto che il thema decidendum si sia ridotto non può non incidere anche sotto tale aspetto.

A cura di Sara Fabbiani