La sentenza in esame trae origine da un’istanza di opinamento presentata da due avvocati in relazione all’attività professionale dai medesimi prestata a favore di un cliente.
In sede di opinamento, il cliente ha presentato memoria difensiva a valere quale opposizione all’istanza ed esposto.
In base a tale esposto, agli avvocati sono state contestate diverse violazioni, tra cui quella del dovere di competenza di cui agli artt. 14 e 26 Nuovo Codice Deontologico.
Tali violazioni sono state ritenute sussistenti sia dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, sia dal CNF.
Per quanto qui di interesse, è stato contestato ai difensori di aver proposto la causa senza produrre i documenti bancari sui quali si fondava la contestazione posta a base dell’azione, quindi di non aver assolto l’onere della prova incombente su parte attrice.
In altre parole, la violazione del dovere di competenza è stata rinvenuta nella omessa produzione di un documento essenziale alla prova del diritto fatto valere in giudizio; violazione confermata dalla circostanza della esistenza agli atti del procedimento di una ulteriore “sentenza emessa dal Tribunale (…) dalla quale si evince che, in giudizio perfettamente analogo, gli avvocati (…), che avevano chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per le prestazioni professionali, si sono visti revocare il detto decreto per il grave inadempimento da responsabilità professionale per le medesime ragioni emerse nel presente procedimento”.
A cura di Giulio Carano