In tema di giurisdizione nelle controversie civili e commerciali con elementi di estraneità all’Unione Europea, la Suprema Corte ha chiarito che debba ritenersi sussistente la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 (che ha sostituito i Reg. CE n. 44/2001 e, a sua volta, la Convenzione di Bruxelles del 1968), anche nei confronti di soggetti domiciliati in Stati terzi, in virtù del rinvio “mobile” operato dall’art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218. In particolare, è legittima l’affermazione della giurisdizione italiana sulla domanda di manleva proposta nel giudizio risarcitorio radicato in Italia da turisti danneggiati durante un’escursione in Namibia, ove la terza chiamata, organizzatrice locale del viaggio, non abbia articolato difese nel merito.
In tal contesto, non può configurarsi errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., nella statuizione che ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia, allorché il vizio denunciato attenga alla qualificazione giuridica della fattispecie o all’erronea interpretazione di norme di diritto internazionale privato e processuale (quale l’art. 3 l. n. 218/1995), non potendo tale tipo di errore revocatorio investire valutazioni giuridiche né interpretazioni normative, ma esclusivamente errori percettivi su fatti pacifici ed incontestati risultanti dagli atti di causa e non oggetto di discussione tra le parti.
L’errore revocatorio, infatti, presuppone che il giudice abbia omesso di percepire un fatto decisivo esistente negli atti o abbia affermato l’esistenza di un fatto in realtà inesistente, senza che sul punto si sia formato contraddittorio tra le parti. Non è pertanto configurabile in presenza di valutazioni giuridiche erronee, nemmeno se fondate su un travisamento del contenuto normativo applicato. Nel caso in esame, la decisione della Corte d’appello di Milano, confermata in sede di legittimità, ha correttamente escluso la sussistenza di un errore revocatorio in ordine al riconoscimento della giurisdizione italiana sulla domanda di manleva.
A cura di Simone Pesucci