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giurisprudenza

Sull’incapacità a testimoniare (Cass., Sez. II, 5 gennaio 2018, n. 167)

La pronuncia in esame trae origine dal fatto che in un giudizio di secondo grado la Corte di Appello, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accertato – in accoglimento dell’originaria domanda di parte attrice – che sul fondo di proprietà di quest’ultima non gravava alcuna servitù di passaggio a favore del fondo contiguo di proprietà della controparte.
In particolare i giudici di secondo grado, accertato che l’attrice aveva assolto all’onere probatorio posto a suo carico in ordine alla comproprietà del presunto fondo servente, avevano ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale di acquisto della servitù per usucapione essendo inutilizzabile la prova raccolta in primo grado per l’incapacità dei due testi, soggetti legittimati a spiegare intervento litisconsortile nel giudizio. La Corte di Appello aveva inoltre rilevato l’assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della suddetta domanda riconvenzionale.
Proponeva ricorso in cassazione la parte soccombente, la quale contestava il giudizio di incapacità a testimoniare espresso dalla Corte d’Appello, rilevando che i due testi non avrebbero mai potuto partecipare al giudizio in quanto titolari di un mero interesse di fatto.
La Suprema Corte di Cassazione riteneva infondata la censura.
Precisavano al riguardo gli Ermellini che, secondo un principio generale costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, l’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. si verifica soltanto quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza.
Affermavano altresì che la valutazione circa la sussistenza o meno di tale interesse è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.
Orbene, nel caso in esame gli Ermellini avevano rilevato che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello per giungere al giudizio di incapacità a testimoniare dei due testi era stato esauriente, privo di vizi logici e quindi insindacabile in sede di legittimità con la conseguenza che la censura finalizzata ad una alternativa rivalutazione del giudizio di capacità a testimoniare non poteva essere accolta.
In particolare gli Ermellini avevano rilevato che la Corte di Appello aveva accertato che entrambi i testi non erano affatto titolari di un mero interesse di fatto. Gli stessi infatti erano proprietari di fondi siti nelle immediate vicinanze di quello oggetto di causa e quindi erano titolari di un interesse personale, attuale e concreto che legittimava gli stessi a spiegare intervento litisconsortile per far valere l’acquisto a proprio favore della servitù di passaggio.
Da ciò discendeva l’incapacità a testimoniare dei due soggetti.

A cura di Silvia Ammannati