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giurisprudenza

Sull’incarico professionale contro il cliente di un collega di studio (C.N.F., Sent., 21 ottobre 2024, n. 375)

La sentenza in esame trae origine da un procedimento disciplinare a carico di due avvocati, ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico in materia di conflitto di interessi.

In particolare, il comma quinto dell’art. 24 suddetto sancisce il dovere di astensione dell’avvocato anche ove le controparti siano assistite da colleghi che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Nel caso di specie, il conflitto di interessi è stato ritenuto sussistente in quanto il difensore della controparte (prioritariamente incaricato in ordine di tempo) aveva lo studio nei medesimi locali dei colleghi incolpati.

In particolare, in sede istruttoria non era emersa alcuna comunicazione all’Albo circa il trasferimento di studio da parte del difensore della controparte, nonostante gli incolpati avessero svolto affermazione in tal senso.

Non solo: agli atti risultavano comunicazioni dalla cui carta intestata risultava che i tre professionisti facessero parte del medesimo studio professionale.

Con la pronuncia in parola, quindi, il CNF ha avuto modo di ribadire che “il conflitto di interessi va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale può implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario (…), ciò in quanto la disposizione tutela l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato e, dunque, anche la sola apparenza del conflitto (…) la disposizione sul conflitto di interessi mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’avvocato sicchè, perché si verifichi l’evento, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte”.

A cura di Giulio Carano