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giurisprudenza

Sull’istanza di liquidazione del compenso in pendenza della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. II, Ord., 25 gennaio 2024, n. 2404)

Con la sentenza n. 2404 del 25 gennaio scorso la Suprema Corte, Sez. II, ha fissato alcuni importanti principi in tema di gratuito patrocinio.

La fattispecie in sintesi: un avvocato impugnava, con due motivi, l’ordinanza pronunciata dal Tribunale con cui lo stesso rigettava il ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (proposto dall’odierna ricorrente) contro due decreti dello stesso Tribunale; nello specifico, il primo decreto rigettava l’istanza di liquidazione del compenso – in quanto la predetta istanza presuppone l’avvenuta ammissione al patrocinio e non può proporsi in via condizionata all’ammissione stessa – mentre il secondo decreto dichiarava inammissibile la successiva istanza di liquidazione – in quanto veniva qualificata dal giudicante come richiesta di revoca del precedente provvedimento avendo l’autorità emittente consumato il potere decisionale sul punto.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, trattando i motivi congiuntamente in quanto connessi.

In parte motiva vengono richiamati gli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 (riportandone sinteticamente i contenuti) nonché la propria giurisprudenza la quale, in riferimento all’art. 83, comma 3 bis, ha precisato che non sussiste alcuna decadenza in capo al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio “che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio” (cit. Cass. 22448/2019; da ultimo Cass. 34241/2022).

Nondimeno, la Corte richiama anche i consolidati principi secondo cui l’efficacia dell’ammissione al gratuito patrocinio decorre dalla presentazione dell’istanza (ovvero dal giorno in cui è giunta all’ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Pertanto, sebbene l’istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore di regola deve contenere l’istanza di ammissione, il provvedimento di ammissione, l’attestazione del richiedente nell’elenco degli avvocati iscritti alla lista ed il provvedimento che chiude la fase o il grado del processo, nel caso in cui la richiesta sia presentata prima dell’ammissione (con riserva di produrre l’ammissione) il giudice competente a liquidare il compenso è obbligato a chiedere la produzione degli atti, documenti ed informazioni necessarie ai fini della decisione.

Nel caso di specie, conclude la Corte, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto (in forza dei poteri istruttori officiosi) determinare l’an ed il quantum della pretesa non ritenendo tardiva la produzione di atti o documenti né tantomeno considerando preclusa la produzione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell’interessato.

La Corte, pertanto, accoglie i due motivi di ricorso e rinvia al Tribunale.

A cura di Andrea Goretti