Nella sentenza in commento il C.N.F., in relazione all’art. 42 del Codice deontologico forense secondo cui l’avvocato è obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato, afferma che ai fini della sussistenza di questo obbligo è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o da semplici fotocopie. Il C.N.F. afferma altresì che il diritto del cliente alla restituzione non è condizionato all’indicazione delle ragioni della richiesta di restituzione, né è circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui si possa ritenere sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche esaurite.
Il C.N.F. continua poi affermando che è pacifico che la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, in quanto è estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di spettanze professionali, pagamento per ottenere il quale non è previsto dall’ordinamento della professione forense un diritto di ritenzione in capo all’avvocato il quale, a fronte dell’inadempienza del cliente, potrà però ben avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale.
A cura di Silvia Ammannati