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giurisprudenza

Superamento dei limiti dimensionali degli atti: all’Adunanza Plenaria le questioni relative (i) all’individuazione delle relative conseguenze e (ii) alla applicabilità ai giudizi in corso delle modifiche introdotte al riguardo dalla legge 30.12.2024, n. 207 (Cons. St., Sez. III, Ord., 17 gennaio 2025, n. 352)

Con l’ordinanza in esame la III Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria alcune questioni afferenti la disciplina dei limiti dimensionali degli atti processuali.

Prendendo spunto da un atto di appello composto da un numero di pagine e di battute eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 3 d.P.C.S. 22.12.2016, il Consiglio di Stato ha riepilogato le varie posizioni assunte dalla giurisprudenza in relazione alla questione attinente l’individuazione delle conseguenze processuali cui soggiace un atto che superi i limiti dimensionali e violi il principio di sinteticità.

Come ricordato dalla III Sezione, secondo l’orientamento prevalente, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., il giudice avrebbe il dovere di non esaminare le parti dell’atto che eccedono i limiti dimensionali, non disponendo di alcuna discrezionalità al riguardo.

Secondo altro orientamento, invece, il giudice avrebbe il potere di decidere se esaminare o meno le parti dell’atto eccedenti i limiti, potendo egli invitare la parte a riformulare le difese sintetizzandole con apposita memoria.

Con l’ordinanza di rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, la Sezione III ha aderito a quest’ultimo orientamento in virtù di una serie di argomenti, tra i quali spiccano quello che fa leva sulla “coerenza ordinamentale” (giacché l’art. 46 disp. att. c.p.c. esclude che la parte dell’atto processuale eccedente i limiti sia fonte di invalidità dello stesso), quello costituzionale e quello che si fonda sulla recente modifica dell’art. 13 ter comma 5 disp. att. c.p.a., introdotta dalla L. 30.12.2024, n. 207, che non fa più riferimento al potere del giudice di esaminare le parti dell’atto rientranti nei limiti dimensionali e prevede invece esclusivamente che il mancato rispetto di tali limiti possa comportare la condanna al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato.

Dal che deriva la seconda questione che la Sezione III ha ritenuto di rimettere all’Adunanza Plenaria, relativa alla immediata applicabilità o meno della suddetta novella normativa anche ai giudizi in corso alla data di sua entrata in vigore.

A cura di Giovanni Taddei Elmi