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giurisprudenza

Superamento dei limiti dimensionali e inutilizzabilità degli atti (Cons. St., Sez. VI, Ord. 13 aprile 2021, n. 3006)

Il Consiglio di Stato conferma l’inutilizzabilità delle difese “sovrabbondanti”; vale a dire che ai sensi dell’art. 13 ter delle norme di attuazione del c.p.a. il giudice non è tenuto a esaminare le difese svolte nelle pagine che superano i limiti dimensionali stabiliti con l’apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato.

L’omesso esame di quanto dedotto nelle pagine che superano detti limiti dimensionali non costituisce infatti vizio della sentenza e, anzi, è doveroso in quanto la sinteticità non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì è oramai una regola del processo amministrativo strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione), giacché l’ingiustificato superamento dei limiti compromette l’esame tempestivo e l’intellegibilità delle domande (soprattutto in un sistema processuale, quale quello amministrativo, privo di filtri).

Ciononostante, nel caso di specie il Collegio, a fronte di un orientamento ancora non consolidatosi, ha ritenuto opportuno limitarsi a invitare le parti – che avevano ampiamente superato detti limiti in relazione a una controversa non particolarmente complessa – a riformulare le difese nel rispetto dei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti.

A cura di Giovanni Taddei Elmi