L’interessante (e condivisibile) pronuncia di merito in questione trae origine da un accordo di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento di figlio minore nato fuori dal matrimonio, concluso mediante negoziazione assistita e autorizzato dalla Procura di Bologna, con il quale due genitori prevedevano l’assegnazione alla madre, in quanto collocataria, della casa familiare di proprietà esclusiva del padre.
Senonché, a seguito della richiesta della madre di trascrizione dell’accordo, ai fini e per gli effetti dell’assegnazione della casa familiare, il Conservatore accettava soltanto con riserva la richiesta ai sensi dell’art. 2674-bis c.c., così motivando: “(…) si ravvisano gravi e fondati dubbi per la trascrizione sulla base di un accordo in negoziazione assistita. La norma consente l’iscrizione ma non la trascrizione, se non sulla base di un accordo autenticato. Art.5 comma 3 D.L.132/2014”.
Dunque, la madre proponeva reclamo davanti al Tribunale di Bologna avverso la trascrizione con riserva e il Conservatore, costituitosi in giudizio, sosteneva che, anche ammesso che l’assegnazione della casa familiare in questione fosse trascrivibile, a tal fine occorresse un’autentica notarile.
Di diverso avviso il Tribunale, il quale, condividendo le ragioni esposte dalla ricorrente, afferma in primo luogo che dalla disciplina della negoziazione assistita, e dall’interpretazione che ne ha autorevolmente dato la Cassazione con la sentenza n. 1202 del 2020, è ragionevole dedurre che l’accordo di negoziazione assistita sia trascrivibile ai fini e per gli effetti dell’assegnazione della casa familiare, come previsto dall’art. 337 sexies c.c.
Inoltre, una serie di indici conducono a ritenere che l’accordo di negoziazione assistita possa essere trascritto senza necessità di alcun altro adempimento, e in particolare senza necessità di autentica notarile; infatti: (i) il provvedimento di assegnazione della casa familiare non comporta il trasferimento di diritti reali su immobili, ma l’attribuzione di un diritto personale di godimento; (ii) l’art. 5 comma 2 DL 132/2014 prevede la certificazione dell’autografia delle firme da parte degli avvocati; (iii) l’art. 6 comma 3 DL 132/2014 equipara espressamente l’accordo di negoziazione assistita ai rispettivi provvedimenti giudiziali; (iv) l’assegnazione della casa familiare è soggetta a trascrizione facoltativa e non obbligatoria; (v) l’assegnazione della casa familiare, contrariamente ad altro accordo che preveda l’attribuzione di diritti reali su immobili, fa parte del contenuto essenziale della separazione.
Pertanto, il reclamo veniva accolto, con ordine al Conservatore di rendere definitiva la trascrizione eseguita.
Da notare è che nel testo del provvedimento si fa menzione di una pronuncia conforme del Tribunale di Firenze (13.9.2019), di cui tuttavia non consta pubblicazione.
A cura di Stefano Valerio Miranda