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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato, spetta all’avvocato l’onorario anche per l’attività svolta prima della delibera di ammissione al beneficio (Trib. Mantova, Sez. I, Ord., 17 settembre 2013)

Il Tribunale di Mantova conferma il principio secondo cui gli onorari di avvocato devono essere liquidati con riferimento al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. Tale principio, infatti, vale anche con riguardo alla disciplina introdotta con il d.m. 140/2012 atteso che varie disposizioni del predetto decreto fanno riferimento all’opera professionale complessivamente prestata, mentre la previsione della liquidazione per fasi costituisce unicamente il criterio per determinare l’onorario che conserva tuttavia carattere unitario. Da tale carattere il Giudice trae la conseguenza che spetta al difensore il compenso anche per l’attività prestata anteriormente alla delibera di ammissione del beneficiario al patrocinio a spese dello stato.

a cura di Sara Fabbiani