Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Rimessione in termini del procuratore fuori sede che ha ricevuto la comunicazione del rinvio in cancelleria, nonostante avesse indicato la propria pec (Trib. Milano, Sez. X, Ord., 10 Aprile 2013)

Il Tribunale di Milano torna sulla questione, già discussa anche dalla Suprema Corte, relativa alla comunicazione dei biglietti di cancelleria al procuratore fuori sede che abbia indicato in atti il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in esame viene invocata la rimessione in termini dall'Avvocato che, successivamente allo scioglimento di riserva che disponeva sui mezzi istruttori e ne rinviava a successiva udienza per la loro assunzione, si era visto recapitare tale avviso presso la cancelleria pur avendo un regolare indirizzo pec comunicato preventivamente al proprio ordine di appartenenza e indicato in atti. In particolare l'errore della cancelleria era stato causato dalla circostanza che, durante l'iscrizione a ruolo, venisse indicato quale difensore il nome del solo domiciliatario, non telematico e privo di alcun indirizzo pec. Il Giudicante riprende l'orientamento prevalente ricordando la pronuncia della Corte di Cassazione 10143/2012 la quale conferma che, ove l'avvocato abbia indicato il proprio indirizzo pec questo debba essere usato per le comunicazioni di cancelleria in luogo della domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria. Pertanto viene accolto il rilievo del difensore, rimesso in termini e revocata l'ordinanza erroneamente inviata.

a cura di Simone Pesucci