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giurisprudenza

Udienza da remoto: in caso di presenza di un soggetto non identificato e di malfunzionamento informatico deve essere disconnesso il collegamento con il difensore (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ord. 21 dicembre 2020, n. 858)

Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il difensore deve essere disconnesso dalla discussione da remoto qualora, dopo reiterato avviso rimasto senza seguito, continui a essere visibile vicino a lui un’altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio e qualora non sia funzionante il collegamento audio dell’avvocato medesimo.

Ciò in quanto alle udienze da remoto possono partecipare solo le persone previamente autorizzate ed è compito dell’avvocato garantire il corretto funzionamento del proprio dispositivo elettronico.

A cura di Giovanni Taddei Elmi