Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione contro una decisione del Consiglio Nazionale Forense, qualora venga notificato solo a quest’ultimo organismo (Cass., Sez. Un., 24 Gennaio 2013, n. 1716)

Con questa decisione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono che nel giudizio di impugnazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, quest'ultimo organismo non assume la posizione di contraddittore necessario in quanto, stante la funzione giurisdizionale esercitata in tale sede, riveste una posizione di terzietà rispetto alla controversia decisa.
Unici portatori di interesse a resistere all'impugnazione promossa sono, invece, il Consiglio dell'Ordine locale che ha adottato il provvedimento amministrativo di primo grado ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Ne consegue che il ricorso per Cassazione proposto dall'Avvocato contro una decisione che lo riguarda e notificato soltanto al C.N.F., deve ritenersi inammissibile.
 
a cura di Devis Baldi