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giurisprudenza

Validità dell’impugnazione penale con l’apposizione della firma digitale da parte del difensore (Cass., Sez. VI Pen., Sent., 9 novembre 2021, n. 40540)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla portata applicativa della disposizione contenuta nel D.L. n. 137 del 2020, all’art. 24, comma 6 sexies, che ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità dell’impugnazione in sede penale, proposta al di fuori degli schemi legali delineati. Tale normativa, volta a semplificare le modalità di deposito degli atti in conseguenze del diffondersi della pandemia da COVID-19 e della conseguente necessità di contenere l’emergenza sanitaria in corso, ha fatto ricorso ad un sistema di dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche d’impugnazione.

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato per la mancata sottoscrizione digitale del medesimo da parte del difensore.

Dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente, la Corte ritiene che sia dimostrato che il certificato di verifica della firma dell’atto di appello attesti l’integrità e l’attendibilità della stessa, pur dando conto di una modifica del documento successiva all’apposizione della sottoscrizione. Tale successiva attività non eliderebbe comunque l’attestazione di integrità della firma dell’atto.

La specifica causa di inammissibilità introdotta dalla disposizione anzidetta, infatti, per il suo tenore letterale, è di applicazione limitata ai soli casi nei quali l’atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore, dovendosi ritenere operante il principio di tassatività.

La difformità della proposizione dell’atto di appello ravvisata dal Tribunale del Riesame, pertanto, ad avviso degli Ermellini, integra una mera irregolarità e non già una causa di inammissibilità dell’impugnazione ritualmente proposta.

Per tale ragione, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale.

A cura di Costanza Innocenti