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giurisprudenza

Vietati attacchi personali al collega avversario (CNF, Sent., 16 luglio 2019, n. 52)

La vicenda in commento trae origine da un esposto presentato nel luglio 2009 al COA di Pordenone da un avvocato nei confronti di un collega, per avergli costui inviato una comunicazione fax nella quale affermava: “ritengo che tale Vostro comportamento arrechi danno al sig. [TIZIO] e gravi gli uffici giudiziari di questioni bagatellari”.

Pressoché in contemporanea, l’avvocato destinatario dell’esposto presentava un contro-esposto, affermando: “ritengo … che il patrocinio del sig. [TIZIO] abbia agito … contro l’interesse del proprio assistito facendogli intraprendere azioni giudiziarie… infondate che danneggiano economicamente il proprio cliente. È del tutto evidente che far presentare una querela per falsa testimonianza ed una opposizione a precetto destituite di ogni fondamento non possa essere frutto della sola volontà del cliente”.

Successivamente alle richieste di chiarimenti il COA decideva di archiviare il contro-esposto e di aprire invece un procedimento disciplinare in base al primo esposto per violazione degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza), 20 (divieto di uso di espressioni sconvenienti e offensive) e 22 (rapporto di colleganza) del previgente codice deontologico; e all’esito del rinvio a giudizio riteneva l’incolpato responsabile dell’addebito, infliggendogli la sanzione dell’avvertimento.

In particolare, il COA motivava rilevando la gratuità delle espressioni utilizzate, prive di relazione con l’esercizio del diritto di difesa.

Avverso la decisione l’avvocato ricorreva al CNF, sostenendo che le frasi utilizzate non fossero offensive, essendo invece mere esternazioni volte a stigmatizzare -o comunque a esprimere un parere- sulle altrui iniziative giudiziali (che nel caso concreto si erano concretizzate nella proposizione di opposizione a precetto su sentenza per la differenza di circa 100,00 €); e segnatamente che non dovesse considerarsi offensivo l’aggettivo “bagatellare”, trattandosi di termine comunemente utilizzato in ambito forense per descrivere una controversia di valore esiguo.

Tuttavia, il CNF rigetta il ricorso, rilevando che, se è pur vero che l’avvocato ben può e deve utilizzare fermezza e toni anche accesi nel sostenere la difesa della parte assistita, è altrettanto vero che tale potere-dovere trova un limite nel divieto di valutare negativamente l’operato del difensore della controparte.

Il che, nel caso di specie, era invece avvenuto, avendo l’avvocato (sia nel fax sia nel contro-esposto) finito per sindacare e censurare le scelte del collega avversario, al punto da accusarlo di agire contro l’interesse del suo stesso assistito e di essere lui medesimo il “regista” delle azioni proposte dal cliente; così violando l’art. 20 del previgente codice deontologico (ora art. 52).

La pronuncia, del resto, è in linea con quanto già affermato varie volte dal CNF, ossia che all’avvocato è consentito l’uso di espressioni forti per contestare le tesi avversarie, ma non per criticare la persona del collega avversario e il suo modo di esercitare la professione (cfr. ex multis CNF 2018/213).

A cura di Stefano Valerio Miranda

 

Allegato:
52-2019