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parere

Arbitrato irrituale. Possibile equiparazione alla transazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

E’ stato chiesto se, la deliberazione assunta dal collegio arbitrale irrituale, una volta accettata dalle parti per omessa impugnazione, possa essere equiparata alla transazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato) e se, nel caso di risposta affermativa, il difensore che abbia assistito una delle parti nell’intero corso del procedimento arbitrale possa avvalersi del vincolo di solidarietà di cui all’art. 68 nei confronti dell’altra parte.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che l’art. 68 del R.D.L. n. 1578/1933 dispone che “quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso”.
In primo luogo si osserva che si tratta di una disposizione normativa che, costituendo una deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente (Sent. Cass. Civ., Sez. II, 20 Settembre 1997, n. 9325; Sent. Cass. Civ., Sez. II, 6 Novembre 1987, n. 8224).
Quanto all’interpretazione della norma la giurisprudenza non è univoca stante il fatto che a un orientamento (minoritario) secondo il quale, per l’operatività della norma stessa, la nozione di transazione deve essere ricondotto allo schema tipico del negozio posto in essere dalle parti nelle prescritte forme e sulla base di reciproche concessioni (Sent. Cass. Civ., Sez. II, 5 Febbraio 2000, n. 1287) si contrappone un orientamento largamente prevalente in virtù del quale ai fini dell’applicazione della norma la nozione di transazione deve essere intesa nella più ampia accezione di ogni accordo intercorso tra le parti che abbia l’effetto di estinguere la controversia senza l’intervento del Giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli articoli 1965 e segg. Cod. Civ. (Sent. Cass. Civ., Sez. II, 13 Settembre 2004, n. 18343; Sent. Cass. Civ., Sez. II, 23 Agosto 1993, n. 8899; Sent. Cass. Civ. Sez. II, 11 Gennaio 1997, n. 242; Sent. Cass. Civ., Sez. II, 17 Novembre 1979, n. 5980), con l’ulteriore precisazione (ma pure su questo punto vi sono opinioni discordanti) che l’accordo può essere raggiunto, non solo senza l’intervento del Giudice ma anche senza l’ausilio dei patroni dalle parti stesse in qualunque forma e può comportare semplicemente l’abbandono della causa dal ruolo o la rinuncia agli atti del giudizio (Sent. Cass. Civ., Sez. III, 1 Giugno 2006, n. 13135).
Effettuate le suindicate precisazioni necessarie per inquadrare giuridicamente la questione, si osserva che:
a) l’applicazione della norma presuppone, in ogni caso, l’instaurazione di un giudizio e la definizione del giudizio stesso mediante un accordo intervenuto tra le parti prima della pronuncia del provvedimento del Giudice;
b) in altri termini presupposto per l’applicazione della norma in questione è che, grazie all’accordo intervenuto tra le parti, il Giudice non debba pronunciare la sua decisone;
c) un procedimento per arbitrato irrituale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, non costituisce un procedimento giudiziale, in quanto si conclude con un atto che non ha la valenza di una decisione giudiziaria bensì di un negozio concluso tra le parti;
d) del resto, qualora, forzando il significato della norma, si intendesse equiparare nella sostanza un procedimento per arbitrato irrituale a un procedimento giudiziario, per coerenza si dovrebbe anche equiparare la deliberazione dell’organo arbitrale al provvedimento che definisce il giudizio, per cui verrebbe meno, comunque, uno dei presupposti necessari per l’applicazione della norma stessa;
e) dunque, sempre per coerenza interpretativa, qualora si intendesse equiparare nella sostanza un procedimento per arbitrato irrituale a un giudizio, la norma in questione sarebbe applicabile solo ed esclusivamente nel caso che le parti raggiungano un accordo che estingua la controversia prima della deliberazione dell’organo arbitrale e senza alcuna necessità di pervenire di detta deliberazione;
f) la deliberazione dell’organo arbitrale irrituale, che come sopra rilevato non ha la valenza di una decisione giudiziaria avendo natura meramente contrattuale, non configura, comunque, una transazione, né in senso proprio, visto che detto organo nella sua deliberazione non è certamente tenuto ad operare reciproche concessioni (come, invece, previsto dall’art. 1965 Cod. Civ.), né in senso lato nell’accezione più ampia accolta dalla giurisprudenza succitata, in quanto non vi sarebbe stato alcun accordo intercorso tra le parti che abbia evitato la deliberazione dell’organo arbitrale, avendo, anzi, costituito la suindicata deliberazione il naturale e regolare epilogo del procedimento arbitrale.
Ne consegue che questo Consiglio ritiene che l’art. 68 del R.D.L. n. 1578/1933 non possa trovare applicazione relativamente ad un procedimento per arbitrato irrituale regolarmente definito mediante la pronuncia della deliberazione dell’organo arbitrale.