Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Art. 17 del Codice Deontologico e verifica da parte del Consiglio dell’Ordine.

E’ stato chiesto se, qualora un avvocato impegnato in attività di consulenza e assistenza alle imprese, ritenga di inviare lettere informative a imprese potenziali clienti per illustrare gli ambiti di sua competenza nonché la prescelta filosofia del servizio, al fine di osservare il precetto dell’art. 17 del Codice Deontologico debba sottoporre all’esame preventivo del Consiglio dell’Ordine le lettere suindicate.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che l’art. 17 del Codice Deontologico, laddove prevede che l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale ma che il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine, non impone un obbligo di verifica preventiva del contenuto di detta informazione, anche se il Consiglio è chiaramente disponibile in tal senso, su richiesta dell’interessato.
E ovvio, infatti, che, come avviene per tutti gli altri precetti del Codice Deontologico, la verifica del Consiglio dell’Ordine, di norma, avviene dopo che i comportamenti sono stati posti in essere, tanto più che nella fattispecie in esame ciò che assume rilevanza non è solo il contenuto dell’informazione ma anche la forma e le modalità della sua diffusione, che devono, comunque, rispettare, la dignità e il decoro della professione.
Inoltre, indipendentemente dalla correttezza formale del contenuto dell’informazione e/o delle modalità di diffusione, della stessa, onde non incorrere nella violazione del successivo articolo 19 del Codice Deontologico, che stabilisce il divieto di accaparramento di clientela, è necessario che l’attività di informazione stessa non si traduca in una condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro della professione, sottolineando, a tale riguardo, che detta disposizione, tra l’altro, vieta espressamente all’avvocato offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti e/o nei luoghi di lavoro e vieta, altresì, all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.