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parere

Avvocato. Assistenza continuativa in pratica successoria. Compenso. Criteri di determinazione.

E’ stato chiesto se, ai fini della determinazione del compenso per l’attività continuativa di assistenza agli eredi in relazione alla gestione di una comunione ereditaria ed all’individuazione delle soluzioni per porre fine alla comunione medesima, sua applicabile la voce 4 della Tariffa in materia stragiudiziale, che riguarda, tra l’altro, l’assistenza “in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza”.
Il Consiglio ha ricordato che con sentenza 3 novembre 1988, n. 5957 la Corte di Cassazione ha ritenuto – con riferimento alla Tariffa approvata con D.M. 23 dicembre 1976 – che la voce 4 della Tariffa stragiudiziale sarebbe stata applicabile solo in caso di conclusione dell’affare e che, nel caso di cessazione dell’incarico prima del compimento della pratica e senza che si sia pervenuti al risultato prefisso, tale voce non sarebbe applicabile.
Il Consiglio ha tuttavia precisato che la decisione ha riguardo ad una diversa formulazione della voce 4, che, all’epoca, prevedeva il compenso “dallo 0,50 al 5% a seconda dell’attività prestata e del risultato conseguito”, con la conseguenza che proprio “il risultato conseguito” costituiva un presupposto per l’applicazione della voce. Successivamente la formulazione della voce è stata modificata ed oggi prevede che il compenso sia liquidato nei medesimi limiti minimi e massimi ma senza riferimento all’attività prestata ed al risultato conseguito.
Il Consiglio ha perciò ritenuto che il compimento dell’affare ed il conseguimento del risultato non possano essere più considerati come un presupposto necessario per utilizzare i criteri di cui alla voce 4 della tariffa stragiudiziale, che devono pertanto trovare applicazione nella determinazione del compenso per l’attività continuativa di assistenza nelle pratiche successorie indipendentemente dal compimento dell’incarico e dal raggiungimento del risultato.