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parere

Avvocato. Assunzione di incarico contro ex cliente. Condizioni. Esclusione

E’ stato chiesto se sia consentito all’avvocato che abbia assistito un’impresa appaltatrice contro l’ente pubblico committente nel rapporto di appalto per la costruzione di un’opera pubblica – anche assistendo l’impresa nella conclusione del contratto di appalto di una ulteriore tranche di lavori e nella iscrizione della prima riserva – di assumere l’incarico di assistenza dell’ente pubblico nel medesimo rapporto contro l’impresa ex cliente, una volta che sia cessato il rapporto di assistenza con quest’ultima e siano trascorsi due anni dalla conclusione del rapporto stesso.

Il Consiglio, richiamando il precetto contenuto nell’art. 51 del Codice Deontologico, ha confermato il proprio orientamento per cui l’assunzione di incarichi contro ex clienti è ammessa quando: (a) sia trascorso un ragionevole lasso di tempo, da valutarsi anche in relazione all’intensità del rapporto clientelare; (b) l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello svolto in precedenza; (c) non vi sia possibilità di utilizzare notizie precedentemente acquisite.

Nel caso sottoposto al suo esame, il Consiglio ha escluso la possibilità che l’avvocato assumesse il nuovo incarico, ancorché fosse trascorso un tempo ragionevole dalla conclusione dell’assistenza dell’ex cliente, attenendo l’incarico al medesimo rapporto di appalto e potendo l’avvocato utilizzare informazioni acquisite in precedenza contro l’ex cliente.