1. Quesito.
Un’ avvocata ha chiesto di sapere se, da un punto di vista deontologico, dopo la rinuncia al mandato e fino alla sua sostituzione, sia tenuta a scrivere le memorie difensive in un procedimento civile (ex art. 473bis. 17 cpc).
2. Norme rilevanti e giurisprudenza.
Norme rilevanti dirette a regolare la fattispecie in esame sono:
· l’art. 9 c.d.f. che stabilisce che:
1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza,
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e
sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. (…)
· l’art. 10 c.d.f che stabilisce che
L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a
tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della
difesa.
· l’art. 12 c.d.f che stabilisce che:
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità
della prestazione professionale.
· l’art. 26, comma 3, c.d.f che stabilisce che:
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
· l’art. 32 c.d.f che stabilisce che:
1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare
pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio
conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi
di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva
ricezione della rinuncia.
4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è
responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi
ragionevoli altro difensore.
5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura-
Sul punto giova evidenziare quanto statuito dal CNF:
Al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non produce effetto immediato: in capo al difensore permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi (così CNF, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023; sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020);
E ancora: “In ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà, la rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso all’assistito, al fine di consentirgli la sostituzione del difensore senza pregiudizio (Nel caso di specie, l’incolpato aveva rinunciato al mandato solo pochi giorni prima dell’udienza, della quale il professionista si era poi disinteressato)”, così CNF, sentenza n. 64 del 29 luglio 2019;
“L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente)” (così CNF, sentenza n. 7 del 26 marzo 2019 e, nello stesso senso Cass. SS.UU. sentenza n. 2755 del 30.01.2019) [1].
La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all’avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell’attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente” (CNF, sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).
Il professionista, dunque, è tenuto a informare l’ex cliente circa le comunicazioni e le notificazioni che dovessero (ancora) pervenirgli (cd ius postulandi passivo), ma il rapporto che legava cliente e avvocato viene definitivamente meno con la revoca del mandato e quindi l’avvocato che rinunci al mandato perde lo ius postulandi attivo e non è più tenuto alla redazione di memorie o altri scritti o attività difensivi necessari per il processo.
Qualora la revoca intervenga in prossimità di un adempimento processuale i cui termini non consentirebbero all’eventuale sostituto di attivarsi tempestivamente per adempiere, si deve ritenere che, in virtù dei doveri professionali che lo obbligano a tutelare gli interessi della persona assistita, costituisca adempimento corretto e diligente per l’avvocato quello di provvedere anche in merito agli atti contemplati dalla scadenza processuale in maniera adeguata e idonea a non danneggiare la difesa del cliente [“In ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà, la rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso all’assistito, al fine di consentirgli la sostituzione del difensore senza pregiudizio (Nel caso di specie, l’incolpato aveva rinunciato al mandato solo pochi giorni prima dell’udienza, della quale il professionista si era poi disinteressato)”. Così CNF, sentenza n. 64 del 29 luglio 2019].
Si ricorda tuttavia che, con riferimento al giudizio di Cassazione, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, per cui l’udienza si può svolgere anche in assenza del difensore della parte, ciò in quanto la partecipazione dell’avvocato della parte all’udienza di discussione in Cassazione è una possibilità e non un obbligo (così Cass. 11 dicembre 2019, n. 50004).
Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:
– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.
NOTE
[1] Cfr. Cass., 18 ottobre 2019, n. 26614: “La rinunzia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a noma dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore”; e ancora .Cass. 20 maggio 2013, n. 12249/2013, che distingue tra ius postulandi attivo e passivo: il difensore, “mentre conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell’interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d’opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio”.