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parere

Avvocato: circa l’utilizzo del titolo di avvocato anche dopo la cancellazione dall’Albo

1. Quesito. E’ stato richiesto a questo Consiglio se un avvocato che ha svolto la professione ed ha poi deciso  di cancellarsi dall’Ordine e chiudere la partita IVA possa continuare a utilizzare il titolo, in occasione dello svolgimento di attività di docenza.

Viene in rilievo l’art. 2, comma VII, della l. 247/20124, il quale stabilisce che:

“7.  L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8.  L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.”.

La norma consente dunque a tutti coloro che sono stati iscritti nell’Albo professionale di continuare ad utilizzare il titolo di avvocato anche dopo la cancellazione.

L’uso legittimo del titolo comprende sicuramente l’utilizzo dello stesso, anche in occasione dello svolgimento di attività di docenza: il titolo è infatti una prerogativa e una qualità personale dell’avvocato, la cui spendita non è in alcun modo limitata dall’uso dello stesso nell’attività forense.

L’unica limitazione prevista dalla Legge Professionale per l’uso del titolo riguarda l’avvocato radiato, oggetto del comma VIII della norma citata, per il quale espressamente si è previsto il divieto di utilizzo.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.