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parere

Avvocato. Compatibilità della professione di avvocato con l’attività di Consulente del Lavoro.

E’ stato richiesto se l’avvocato che intende esercitare l’attività di Consulente del Lavoro ex art. 1 della Legge n. 12/1979 possa poi continuare a svolgere le funzioni proprie dell’attività forense.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che secondo il consolidato orientamento del Consiglio Nazionale Forense i motivi di incompatibilità stabiliti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 per l’esercizio della professione forense sono tassativi, ragione per cui, qualora una determinata attività non sia dichiarata espressamente incompatibile con la professione forense e la stessa non violi i principi in materia di decoro della professione stessa, detta attività può essere liberamente esercitata dall’avvocato senza che questi incorra in alcuna situazione di incompatibilità.
Non sono stati reperiti precedenti in tema di esercizio dell’attività di consulente del lavoro, ma la stessa non è inserita tra quelle espressamente indicate dalla suddetta disposizioni normativa, che determinano una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, né si può in alcun modo ritenere che l’attività di consulente del lavoro possa ledere il decoro della professione forense.
In una fattispecie analoga, il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 26 del Dicembre 1995, in applicazione dei suindicati principi, ha affermato che l’esercizio dell’attività di ragioniere commercialista non determina alcuna situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense.
Pertanto si conferma che l’avvocato, allo stato attuale, può svolgere la funzione di consulente del lavoro senza incorrere in alcuna situazione di incompatibilità con la professione forense.
Si richiama, peraltro, l’attenzione sul fatto che è all’esame del parlamento, in uno stadio alquanto avanzato, la riforma dell’ordinamento forense, la quale potrebbe modificare l’attuale regime delle incompatibilità con la professione forense ed estendere detta incompatibilità ad altre attività professionali, in aggiunta a quelle attualmente previste.
Si consiglia, dunque, di leggere con attenzione le disposizioni che saranno previste da detta riforma in tema di incompatibilità, nel momento in cui la riforma stessa sarà stata definitivamente approvata ed entrerà, quindi, in vigore.