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parere

Avvocato. Compatibilità o meno con lo svolgimento dell’attività di insegnante statale di scuola primaria e secondaria con contratto a tempo determinato.

E’ stato chiesto se sussiste un’incompatibilità tra la professione di avvocato e l’attività di insegnante statale di scuola primaria e secondaria con contratto a tempo determinato.
Il Consiglio dell’Ordine ha richiamato l’art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 contenente l’Ordinamento della professione di Avvocato il quale dispone l’incompatibilità tra la professione di avvocato e “qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”, con l’eccezione, peraltro, dei professori “degli istituti superiori” e dei professori “degli istituti secondari della Repubblica”.
Ne consegue che non sussiste l’incompatibilità tra la professione di avvocato e la funzione di professore di un istituto superiore e/o secondario, mentre sussiste l’incompatibilità se la funzione di professore viene svolta in un istituto scolastico primario.